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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

29423
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

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Applicazione provvisoria di misure cautelari

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Applicazione della pena su richiesta

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Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

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Applicazione della pena su richiesta

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Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

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Applicazione della pena su richiesta delle parti

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Richiesta di applicazione della pena e consenso

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Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

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3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

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Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

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Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

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2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

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2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

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5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

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2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

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3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo

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5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e

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2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per

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1. Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in

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3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione

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l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

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1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza notificata all'interessato

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abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

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dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle

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3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta

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, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

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2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma

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4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri

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organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme

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ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.

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, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge

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si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

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pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

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1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero

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più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la

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dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 quando l'arresto è

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e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente

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8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma

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ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la

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penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555

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reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se

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1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della

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applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia

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1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o

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concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla

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1. II pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell'articolo 444

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1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene

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dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero

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1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene

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